Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11419 del 9 marzo 2017

ECLI:IT:CASS:2017:11419PEN

Massima

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La remissione di querela, ritualmente accettata dalla persona offesa, determina l'estinzione del reato perseguibile a querela di parte, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché quest'ultimo sia stato tempestivamente proposto. In tal caso, il giudice di legittimità deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, condannando il querelato al pagamento delle sole spese processuali, salvo diverso accordo tra le parti. La remissione di querela, ritualmente accettata dalla persona offesa, estingue il reato perseguibile a querela di parte, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, a condizione che il ricorso sia stato tempestivamente proposto. In tale ipotesi, il giudice di legittimità è tenuto ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata, condannando il querelato al pagamento delle sole spese processuali, salvo diverso accordo tra le parti. Tale principio si fonda sulla natura dispositiva del diritto di querela, in virtù del quale la persona offesa può rinunciare all'azione penale, determinando l'estinzione del reato. La remissione, una volta accettata, preclude ogni ulteriore valutazione nel merito della vicenda, imponendo al giudice di prenderne atto e dichiarare l'estinzione del reato. Ciò in quanto la remissione di querela, quale manifestazione di volontà della persona offesa, prevale sulle eventuali ragioni di interesse pubblico sottese all'esercizio dell'azione penale. Il giudice di legittimità, pertanto, non può esimersi dall'annullare senza rinvio la sentenza impugnata, essendo l'estinzione del reato per remissione di querela un fatto sopravvenuto che determina l'improcedibilità dell'azione penale. La condanna alle sole spese processuali del querelato rappresenta una conseguenza logica di tale estinzione, salvo diverso accordo tra le parti, in quanto l'accoglimento del ricorso per cassazione non comporta alcuna pronuncia nel merito della vicenda.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente

Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere

Dott. MICCICHE' Loredana - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/12/2015 del TRIBUNALE di FERRARA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere Dott. MICCICHE' LOREDANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CUOMO LUIGI, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per remissione di querela.
FATTO E DIRITTO
1. …

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