Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2277 del 11 marzo 1985
ECLI:IT:CASS:1985:2277PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di oltraggio (nella specie, a magistrato in udienza), è sufficiente, ai fini dell'elemento psicologico, la consapevolezza del significato oltraggioso delle parole e degli atti compiuti, non occorrendo un dolo specifico. Né la confessione o le "scuse" anche pubbliche possono elidere o attenuare, ai fini di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., le conseguenze dannose del reato, poiché queste consistono nella lesione del prestigio della pubblica amministrazione.
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