Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9 del 16 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:9PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza del giudice istruttore non spetta all'imputato la notifica dell'avviso di deposito dei motivi dell'impugnazione, avendo l'imputato e il suo difensore solo la facoltà di chiedere il deposito degli atti relativi al gravame non coperti dal segreto istruttorio onde prenderne visione ed estrarne copia, come si ricava dal coordinamento degli artt. 201, 272 bis e 304 quater cod. proc. pen., nel rispetto dei principi che conciliano l'esigenza del contraddittorio con quella della speditezza del rito.

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