Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Trento sentenza n. 125 del 2024

ECLI:IT:TRGATN:2024:125SENT

Massima

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Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, in materia di attività edilizia, afferma che: 1. Una volta decorso il termine perentorio di 30 giorni previsto per l'esercizio del potere inibitorio da parte del Comune in relazione ad una segnalazione certificata di inizio attività, il Comune può adottare provvedimenti sfavorevoli al privato solamente mediante l'esercizio dei poteri di autotutela, nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali previste dalla legge. Tali poteri di autotutela sono tuttavia limitati alle fattispecie tipizzate in cui si versi nel pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica e la difesa nazionale. 2. Decorso il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, senza le garanzie e i presupposti previsti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, non possono più legittimamente disconoscersi da parte dell'Amministrazione gli effetti abilitativi che non siano stati formalmente inibiti o rimossi. 3. La possibilità di rimettere in discussione mediante l'esercizio dei poteri inibitori la legittimità di tutto il progetto nel suo complesso contestandone i presupposti, può ricorrere solamente ove la variante in corso d'opera abbia ad oggetto una variante essenziale comportante la realizzazione di un intervento sostanzialmente sostitutivo del precedente o comportante una radicale mutazione dei lineamenti di fondo originari del progetto. 4. Il parere sulla qualità architettonica, reso dalla commissione edilizia comunale, opera sul piano endoprocedimentale e confluisce nell'ambito di un unitario procedimento rispetto al quale il rilascio del titolo edilizio costituisce l'unico atto finale. La mancanza del parere o la realizzazione dell'intervento in difformità allo stesso, giustifica un ordine di carattere ripristinatorio solo previa rimozione in autotutela del titolo edilizio formatosi mediante la segnalazione certificata di inizio attività, perché comporta l'illegittimità e non l'inefficacia della stessa.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/08/2024

N. 00125/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00041/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 41 del 2024, proposto da
((omissis)), rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via dei Paradisi n. 15/5;

contro

Comune di Pinzolo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Trento, largo Porta Nuova, 9;

nei confronti

((omissis)), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- dell'ordinanza a firma del Responsabile dell'Uffic…

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