Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9743 del 3 marzo 2004
ECLI:IT:CASS:2004:9743PEN
Massima
Massima ufficiale
Il giudice del dibattimento non può trasmettere gli atti al pubblico ministero sul rilievo della diversità tra fatto commesso e fatto contestato e contemporaneamente assolvere da quest'ultimo l'imputato perché i due provvedimenti contestualmente emessi si pongono in intrinseca contraddizione e il successivo giudizio incorrerebbe nella preclusione del giudicato, ma deve limitarsi, qualora rilevi diversità del fatto, a disporre la trasmissione degli atti al P.M., lasciando con ciò impregiudicata qualsiasi futura determinazione di quest'ultimo.
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