Cassazione civile Sez. Unite ordinanza n. 20844 del 5 ottobre 2007

ECLI:IT:CASS:2007:20844CIV

Massima

Massima ufficiale
Nei procedimenti disciplinari promossi successivamente al 19 giugno 2006, il regime delle impugnazioni, derivante dall'assetto normativo introdotto dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, come modificato dall'art. 1 comma terzo, della legge n. 269 del 2006, risulta caratterizzato dall'applicazione delle norme processuali penali, per la fase introduttiva, e di quelle civili, per la fase del giudizio. In particolare, una volta che il processo sia pervenuto alle Sezioni Unite della Corte, e quindi sia nella fase del giudizio, è indispensabile garantire a tutte le parti legittimate l'esercizio del diritto di difesa, come assicurato dagli artt. 377, 378 e 379 del codice di procedura civile; pertanto, deve essere verificata la ritualità della comunicazione dell'udienza non soltanto all'avvocato del ricorrente, ma anche a quelle parti che - in forza della disciplina sull'introduzione del giudizio di cassazione ai sensi del codice di procedura penale - non erano ammesse a presentare il controricorso di cui all'art. 370 cod. proc. civ. (Nella specie, le Sezioni unite, sulla scorta del principio enunciato, hanno disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ordinando alla cancelleria di notificare la nuova data della pubblica udienza al Ministro della Giustizia, che non era stato reso edotto della fissazione dell'udienza ma aveva ricevuto solo la notificazione del ricorso, nella sede ministeriale, anziché nelle forme stabilite dagli artt. 1 e 11 del r.d. n. 1611 del 1933 e dell'art. 9 della legge n. 103 del 1979).

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