Cassazione penale Sez. I sentenza n. 871 del 12 gennaio 2015

ECLI:IT:CASS:2015:871PEN

Massima

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Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell'art. 147 c.p., comma 1, n. 2, mira a evitare che l'esecuzione della pena avvenga in contrasto con il diritto alla salute e il senso di umanità, costituzionalmente garantiti, supponendo che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, tale da porre in pericolo la vita o da provocare altre rilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere cure e trattamenti tali da non poter essere praticati in regime di detenzione intramuraria, neppure mediante ricovero in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 Ord. Pen. Pertanto, a fronte di una richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o meno compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Qualora, all'esito di tale valutazione, tenuto conto della natura della infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoad vitam a breve scadenza, l'espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l'istituto del differimento previsto dal codice penale. Se, invece, le condizioni di salute, pur particolarmente gravi, non presentino le suddette caratteristiche di sofferenza o di prognosi infausta, e richiedano i contatti con i presidi sanitari territoriali indicati dall'art. 47 ter o.p., comma 1 ter, può essere disposta la detenzione domiciliare ai sensi della citata disposizione. Ai fini della concessione del differimento obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena rileva unicamente la patologia fisica del detenuto, in quanto, ai sensi dell'art. 148 c.p., la malattia di tipo psichico, ove sussistente, determina la prosecuzione della detenzione in ospedale psichiatrico giudiziario.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente

Dott. NOVIK Adet Ton - rel. Consigliere

Dott. DI TOMASSI Stefania - Consigliere

Dott. BONITO F. M. S. - Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 2644/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI, del 04/02/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

lette le conclusioni del PG Dott. SALZANO Francesco che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 4/2/2014, il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava l'inammissibilita' dell'istanza di detenzione domiciliare, presentata da (OMISS…

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