Tribunale Amministrativo Regionale Umbria - Perugia sentenza breve n. 259 del 2019

ECLI:IT:TARUMB:2019:259SENB

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto dall'Azienda Agraria Siena Eleonora Maria avverso la determinazione dirigenziale della Regione Umbria di decadenza della domanda di aiuti e revoca totale del contributo concesso, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione del contributo. In particolare, il Tribunale ha affermato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, quando la controversia riguarda la revoca o la ripetizione del contributo a seguito di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, in quanto il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi assunti. Viceversa, la giurisdizione del giudice amministrativo è configurabile solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, disponendo la traslatio iudicii al giudice ordinario, al fine di salvaguardare il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta al giudice privo di giurisdizione.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/05/2019

N. 00259/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00253/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2019, proposto dall’((omissis)), in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Umbria, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determina dirigenziale n. 10291 del 10 ottobre 2018 ed ogni altro atto o provvedimento connesso presupposto e consequenziale.

V…

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