Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2142 del 26 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2142CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza della corte costituzionale n.. 93 del 1979 - con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.. 10 del R.D. 8 gennaio 1931 n.. 148 (come modificato dalla legge 24 luglio 1957 n.. 633) nella parte in cui dispone la improponibilità, e non l'improcedibilità, dell'azione giudiziaria, in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica, nonché in quelle aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto di natura non esclusivamente patrimoniale inerente al rapporto di lavoro dello stesso personale - , la proposizione del reclamo gerarchico, richiesta ora ai fini della semplice procedibilità dell'azione giudiziaria, non incontra più limiti di natura processuale, con la conseguenza che il termine per l'inizio di detta azione, essendo venuta meno la natura perentoria di esso prima evidenziata dalla rigida successione dei termini decadenziali previsti dall'art.. 10 citato, è subordinato al solo rispetto della prescrizione ordinaria, ferma restando la necessità del preventivo esperimento del reclamo gerarchico ai fini della procedibilità della domanda.

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