Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 930 del 26 gennaio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:930CIV

Massima

Massima ufficiale
La parte in cui sia stata notificata l`altrui impugnazione, qualora proponga la propria impugnazione, avverso la medesima sentenza, separatamente in via principale, anziche` in via incidentale, deve porre il giudice in grado di conoscere la simultanea pendenza dei due procedimenti, affinche` possa provvedere alla loro riunione, ai sensi dell`art. 335 cod. proc. civ..  In difetto, la mancata riunione delle due impugnazioni non incide sulla validita` della pronuncia sulla prima, la quale rende improcedibile la seconda.  (Nella specie, e` stata ravvisata la violazione di tale onere della parte in relazione alla mancata costituzione della stessa nel procedimento d`appello instaurato dalla controparte).    da vedere: Sen 07/04/1992 4244 sez L Civ

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