Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1716 del 24 maggio 1999

ECLI:IT:CASS:1999:1716PEN

Massima

Massima ufficiale
Il sequestro probatorio, ex art. 253 cod. proc. pen., e` legittimo non soltanto quando la condotta ipotizzata e` riconducibile ad una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale riconducibilita` e` discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall`area dell`illecito penale, sia nell`ipotesi di configurabilita`, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro. Tale mezzo di prova puo`, infatti, rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunziata al fine della stessa configurabilita` del reato ipotizzato.

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