Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 1206 del 2012

ECLI:IT:TARNA:2012:1206SENT

Massima

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La presentazione di una domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001, successivamente all'emanazione di un provvedimento sanzionatorio di demolizione, rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento, salvo che non risulti già chiaramente esternata dall'Amministrazione, o comunque non risulti con certezza dagli atti di causa, la non sanabilità delle opere. In tal caso, l'Amministrazione ben può limitarsi all'adozione di un atto meramente confermativo della sanzione già irrogata, stante la già accertata non sanabilità. Diversamente, il riesame dell'abusività delle opere, provocato dall'istanza ex art. 36, ha un significato solo in presenza di un intervento astrattamente sanabile e mira a verificare l'effettiva conformità agli strumenti urbanistici in vigore di quanto realizzato: solo in tal caso è necessaria la formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di diniego, quest'ultimo eventualmente anche tacito), che, in quanto atto non meramente confermativo, vanificherebbe definitivamente l'operatività dell'impugnato provvedimento sanzionatorio. In caso di accoglimento dell'istanza, il rilascio del titolo edilizio in sanatoria renderà legittime le opere e non più applicabile la sanzione demolitoria, mentre, nell'ipotesi inversa di rigetto, l'Amministrazione dovrà provvedere a riattivare il procedimento sanzionatorio sulla base di un nuovo accertamento dell'abusività non sanabile delle opere stesse, ai sensi del predetto D.P.R. 380/2001, e ciò anche al fine di permettere al responsabile (nell'arco di un nuovo termine appunto da assegnarsi, essendo venuto meno quello attribuito dalla precedente ingiunzione) di adempiere spontaneamente alla demolizione, così evitando la più onerosa sanzione dell'acquisizione. In tali ipotesi, pertanto, viene meno l'interesse della parte ricorrente alla decisione sull'impugnativa del primo provvedimento sanzionatorio, anche tenuto conto della necessaria successiva formazione di un ulteriore provvedimento (positivo o negativo), sull'avanzata istanza, non meramente confermativo e quindi anch'esso eventualmente censurabile in sede giurisdizionale dagli interessati.

Sentenza completa

N. 04290/2005
REG.RIC.

N. 01206/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04290/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4290 dell’anno 2005, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con i quali è elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale Is.E/4, presso lo studio dell’avv. ((omissis));

contro

Comune di Sorrento, non costituito;

per l'annullamento

a) dell’ordinanza n. 65/4/05 - prot. n. 9206 del 02/03/2005, a firma del Dirigente del IV Dipartimento del Comune di Sorrento, di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;

b) di ogni atto precedente, preordinato, propedeutico e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati…

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