Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9919 del 26 settembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:9919PEN

Massima

Massima ufficiale
L`art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) regolando "ex novo" tutta la materia delle frodi alimentari ha abrogato implicitamente la precedente normativa avente la medesima sfera di applicazione.  L`inciso "salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali", contenuto nella lettera a) del suddetto articolo, ha soltanto lo scopo di escludere dall`ambito di applicazione della nuova norma repressiva quelle manipolazioni e quei trattamenti che risultano espressamente consentiti da particolari disposizioni di legge.

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