Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2942 del 4 aprile 1981

ECLI:IT:CASS:1981:2942PEN

Massima

Massima ufficiale
La mancata sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei giudici del collegio che l'ha pronunciata ne comporta la nullità solo se l'omissione della firma sia conseguenza di un deliberato rifiuto. Ove invece l'atto non sia stato firmato per dimenticanza od errore materiale non si verifica alcuna nullità, neppure relativa, potendosi ovviare alla mancanza della sottoscrizione con la procedura di correzione degli errori. (

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