Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - Pescara sentenza n. 158 del 2017

ECLI:IT:TARPE:2017:158SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'ambito di un giudizio di ottemperanza, è tenuto ad adottare le misure idonee a dare esecuzione al provvedimento del giudice ordinario, equiparabile a sentenza passata in giudicato, al fine di assicurare il soddisfacimento del credito del ricorrente nei confronti della pubblica amministrazione. In particolare, il giudice amministrativo può dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di pagare le somme dovute entro un termine prestabilito e, in caso di persistente inadempimento, affidare al Prefetto l'incarico di nominare un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva all'adempimento. Tale pronuncia si fonda sul principio di effettività della tutela giurisdizionale, in base al quale il giudice deve garantire l'esecuzione del giudicato, anche attraverso l'adozione di misure coercitive nei confronti della pubblica amministrazione, al fine di assicurare il ristoro del diritto leso e impedire che il mancato adempimento spontaneo dell'amministrazione pregiudichi irrimediabilmente la posizione del ricorrente. Il giudice amministrativo, pertanto, nell'ambito del giudizio di ottemperanza, è tenuto a verificare l'effettiva esecuzione del provvedimento giurisdizionale e, in caso di inadempimento, a disporre le misure necessarie per assicurarne l'attuazione, senza che possa essere opposta dalla pubblica amministrazione l'indisponibilità delle risorse finanziarie o l'assenza di copertura di bilancio, in quanto tali circostanze non possono giustificare il mancato adempimento di un obbligo giuridico ormai definitivamente accertato. Inoltre, il giudice amministrativo, nel condannare l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, deve tenere conto del comportamento complessivo della parte soccombente, valutando anche eventuali profili di resistenza ingiustificata o di mancata collaborazione nell'esecuzione del giudicato.

Sentenza completa

Pubblicato il 16/05/2017

N. 00158/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00077/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 77 del 2017, proposto da:
Socialtur Coop. Sociale A Rl in Liquidazione Volontaria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Pescara, corso ((omissis)) II N. 310;

contro

Protezione Civile Regione Abruzzo Emergenza Terremoto non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza del giudicato su Decreto Ingiuntivo Esecutivo n. 41 del 23-02-2016 emesso dal Tribunale di Lanciano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

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