Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza breve n. 5683 del 2012

ECLI:IT:TARLAZ:2012:5683SENB

Massima

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La giurisdizione tributaria, nelle controversie insorte nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi, è di competenza delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, essendo esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo, salvo che la controversia non riguardi il pignoramento o gli atti esecutivi ad esso successivi. Pertanto, il giudice amministrativo è tenuto a dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, rinviando la causa al giudice tributario competente per territorio, al quale spetta il controllo della legittimità degli atti inerenti alla fase della riscossione dei tributi, in applicazione degli articoli 2 e 19, lettera d), del d.lgs. n. 546/1992. Tale principio si fonda sulla natura tributaria della controversia, che attiene alla fase della riscossione dei tributi, e sulla conseguente attribuzione della relativa cognizione al giudice tributario, quale giudice naturale della materia, in base al criterio della competenza per materia, indipendentemente dalla natura dell'atto impugnato. La giurisdizione tributaria, infatti, si configura come una giurisdizione a carattere generale, integrata dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali, che si radica in base alla materia, senza distinzione tra atti impositivi e atti di riscossione. Pertanto, il giudice amministrativo, investito di una controversia relativa alla riscossione di tributi, è tenuto a dichiarare la propria incompetenza e a rinviare la causa al giudice tributario competente per territorio, al fine di assicurare la corretta attribuzione della giurisdizione sulla base del criterio della competenza per materia.

Sentenza completa

N. 03636/2012
REG.RIC.

N. 05683/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03636/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3636 del 2012, proposto da:
Soc. ((omissis)) S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Roma, Circ.Ne Clodia N. 167;

contro

Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Roma 1 - Sez. Operativa Territoriale di Rieti, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale prot. prot. 9336/RU in data 02.03.2012 del Ufficio delle Dogane di Roma 1, notificata in data 06.03.20…

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