Cassazione penale Sez. V sentenza n. 39805 del 20 ottobre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:39805PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La diffamazione commessa attraverso la pubblicazione di un messaggio sui social media che attribuisce alla persona offesa qualità o comportamenti lesivi della sua reputazione integra il reato di diffamazione, anche qualora il messaggio sia stato pubblicato da un profilo non direttamente riconducibile all'imputato, purché dal contenuto del messaggio emerga in modo inequivocabile la sua riferibilità all'imputato. In tali casi, la responsabilità penale dell'imputato può essere affermata sulla base di un giudizio di ragionevole inferenza, senza la necessità di acquisire prove dirette della titolarità del profilo utilizzato per la pubblicazione, come l'accertamento dell'indirizzo IP o della titolarità della linea telefonica, atteso che tali elementi non risultano essenziali ai fini della configurabilità del reato. Inoltre, l'espressione "schizofrenica certificata" utilizzata nel messaggio diffamatorio deve ritenersi obiettivamente offensiva della reputazione della persona offesa, senza che assuma rilievo il preteso intento di attribuirle inattendibilità. Infine, la mancata applicazione della riduzione di pena per il rito abbreviato, ove richiesta, costituisce un vizio della motivazione che deve essere corretto in sede di legittimità, senza necessità di rinvio.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano - Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere

Dott. CANANZI Francesco - Consigliere

Dott. TUDINO Alessandri - rel.Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, articolo 23, comma 8, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, articolo 16;
udita la relazio…

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