Cassazione penale Sez. I sentenza n. 489 del 19 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:489PEN

Massima

Massima ufficiale
La diversa e piu` ampia configurabilita` del reato, quale discende dalla riforma del 1974, non ha in alcun modo inciso sulla disciplina della decorrenza del termine di prescrizione, regolata dall'art. 158, primo comma c. p., la quale risponde a un criterio generale, per cui il detto termine non puo` iniziare a decorrere se non quando il reato rispetto alle molteplici forme che puo` assumere non sia stato realizzato nella molteplicita` degli elementi che lo costituiscono. Ne consegue che la cessazione della continuazione costituisce il termine iniziale della prescrizione per tutti i reati unificati nella complessa figura dell'art. 81 cpv. c. p., considerata, a tal fine, come una fattispecie unitaria ed e` rimasto immutato il modo di determinazione della durata del termine prescrizionale proprio di ciascun reato unificato.

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