Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4153 del 12 aprile 1991

ECLI:IT:CASS:1991:4153PEN

Massima

Massima ufficiale
Le sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano la illegittimità di una norma processuale non rendono invalidi gli atti compiuti prima della declaratoria stessa, ma, in base al principio "tempus regit actum", trovano applicazione dopo la pubblicazione del dispositivo nella Gazzetta ufficiale della Repubblica agli atti che ancora devono essere espletati o ai fatti e ai rapporti in via di svolgimento e non ancora esauriti. Ne consegue che la sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 18 aprile 1990, che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 452 comma secondo cod. proc. pen., nella parte con cui non prevede che il P.M., in caso di dissenso sulla richiesta di giudizio abbreviato, debba enunciarne le ragioni, non può avere influenza nel giudizio di impugnazione se la fase processuale inerente al giudizio abbreviato è già esaurita per mancata deduzione nei motivi di appello della relativa questione.

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