Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 1353 del 17 marzo 1989

ECLI:IT:CASS:1989:1353CIV

Massima

Massima ufficiale
Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall'art. 41 c. p.c. con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37 c. p.c., e`, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, inammissibile ove proposto in una controversia tra privati per far valere l'improponibilita` della domanda sotto il profilo della carenza nell'ordinamento di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione.  conforme: Sen 20/06/1987 5448 sez u Civ Sen 15/06/1987 5256 sez u Civ

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