Cassazione penale Sez. I sentenza n. 25869 del 18 giugno 2015

ECLI:IT:CASS:2015:25869PEN

Massima

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La liberazione anticipata speciale prevista dal decreto-legge n. 146 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014, non si applica ai condannati per i delitti indicati dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, a prescindere dal momento in cui sia stata presentata la relativa domanda. Tale esclusione, prevista dalla legge di conversione, non contrasta con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, in quanto la disciplina della liberazione anticipata, essendo di natura processuale e penitenziaria, non rientra nell'ambito di applicazione di tale principio. Inoltre, l'esclusione dei condannati per i reati di cui all'art. 4-bis non può ritenersi irragionevole o in contrasto con l'art. 27 Cost., in considerazione della particolare gravità di tali delitti e della natura speciale e di favore della disciplina della liberazione anticipata. La lettura coordinata dei commi dell'art. 4 del decreto-legge n. 146 del 2013, così come modificato dalla legge di conversione, impone di ritenere che l'esclusione operi per tutti i periodi di detenzione, anche precedenti all'entrata in vigore della nuova disciplina, non essendo ammissibile un'interpretazione che ne limiti l'applicazione ai soli periodi successivi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO ((omissis)) - Presidente

Dott. NOVIK ((omissis)) - Consigliere

Dott. SANDRINI ((omissis)) - Consigliere

Dott. CASA Filippo - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 4495/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 26/09/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;

lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 26/9/2014, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS), condannato per partecipaz…

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