Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2825 del 17 marzo 1982

ECLI:IT:CASS:1982:2825PEN

Massima

Massima ufficiale
Agli effetti della tutela del falso documentale, il criterio distintivo primario tra atto pubblico e certificato amministrativo risiede nell'appartenenza o meno del fatto attestato ad una attività contestuale e propria del pubblico ufficiale, onde sono da considerarsi certificati amministrativi quelle attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui direttamente compiute o di fatti accaduti sotto la sua immediata percezione. (Nella specie è stato ritenuto atto pubblico il verbale di licitazione privata relativo alla aggiudicazione di una gara di appalto per la esecuzione di opere pubbliche. La suprema corte ha, tuttavia, assolto gli imputati del reato di falso ideologico in atto pubblico - per aver attestato due circostanze non vere, ossia l'invio di lettere di invito a tutte le ditte ritenute idonee dalla P.A. e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di gara - in quanto tali formalità non sono richieste dalla legge 2 febbraio 1973 n.. 14, a certe condizioni, per le gare di importo non superiore ai 300 milioni).

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