Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 111 del 2015

ECLI:IT:TARLE:2015:111SENT

Massima

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Il provvedimento amministrativo di sospensione dell'attività di un'impresa cessa di avere efficacia quando l'attività stessa venga trasferita in locali diversi da quelli oggetto del provvedimento, determinando così la cessazione della materia del contendere. In tali casi, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, compensando le spese di giudizio in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che il provvedimento amministrativo di sospensione di un'attività economica perde efficacia e determina la cessazione della materia del contendere quando l'attività venga successivamente trasferita in locali diversi da quelli oggetto del provvedimento impugnato. In tali ipotesi, il giudice amministrativo, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la compensazione delle spese di giudizio. La massima evidenzia come il giudice amministrativo, nel valutare la perdurante attualità dell'interesse del ricorrente, debba tenere conto del mutamento della situazione di fatto intervenuto nelle more del giudizio, che determina il venir meno dell'utilità pratica della pronuncia richiesta. In tali casi, il principio di economia processuale impone di dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza entrare nel merito della legittimità del provvedimento impugnato. La compensazione delle spese di giudizio rappresenta un corollario di tale soluzione, in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente.

Sentenza completa

N. 01186/2009
REG.RIC.

N. 00111/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01186/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1186 del 2009, proposto da:
Passabì Cosima, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis))ò, con domicilio eletto presso ((omissis))ò in Lecce, Via O. Quarta 7;

contro

Asl 110 - Lecce 1;
Comune di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Lecce, c/o Municipio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. 440, prot. n. 62500 emessa dal Dirigente dell'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica del Comune di Lecce in data 18.05.2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituz…

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