Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1605 del 4 giugno 1999

ECLI:IT:CASS:1999:1605PEN

Massima

Massima ufficiale
E' legittima la notificazione all'imputato straniero di atti redatti in italiano (nella specie, decreto di citazione per il giudizio di rinvio), perché nessuna disposizione impone di norma la traduzione degli atti scritti da notificare all'imputato che non conosce la lingua dello Stato. Infatti, il diritto di tale soggetto di farsi assistere da un interprete è limitato agli atti orali, e la traduzione è prevista solo per l'atto di cui all'art. 169, comma terzo, cod. proc. pen., da notificare all'imputato all'estero. (Vedi Corte cost., sent. n. 10 del 19 gennaio 1993).

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