Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1943 del 2007

ECLI:IT:TARLAZ:2007:1943SENT

Massima

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Il giudice amministrativo, nell'esecuzione di una propria precedente sentenza di annullamento di un provvedimento, deve limitare i provvedimenti esecutivi agli effetti necessariamente interinali del decisum, in previsione della sopravvenienza di un definitivo giudicato, rinviando la definizione della vicenda giudiziale, atteso che all'esito di un giudicato eventualmente dissonante dalla sentenza di primo grado di cui si chiede l'esecuzione potrebbe essere non agevole per il ricorrente la restituzione. Pertanto, in sede di ricostituzione della posizione del dipendente in conseguenza dell'annullamento dell'atto, devono essere corrisposti solo gli emolumenti arretrati che assumano il carattere dell'ordinarietà e che non siano collegati alla effettività della prestazione lavorativa, essendo precluso il riconoscimento di indennità e compensi strettamente connessi all'effettiva prestazione del servizio, quali indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, lavoro straordinario, indennità di presenza, ecc. Tuttavia, il giudice deve dichiarare l'obbligo dell'amministrazione di reintegrare il dipendente nella posizione professionale-funzionale rivestita, con attribuzione di tutte le mansioni spettanti, comprese quelle di natura ispettiva, non potendo l'amministrazione adottare provvedimenti o tenere comportamenti preordinati ad aggirare il deliberato sfavorevole del giudice.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^ quater
composto da
dr. ((omissis))
dr.ssa ((omissis))
dr. ((omissis))-rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 8384/2006 R.G. proposto da FABRIZI Gianfranco, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato in via G.P. da Palestrina n. 19;
contro
- UNITA' SANITARIA LOCALE ROMA C, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi formalmente in giudizio tramite gli avv.ti ((omissis)) e ((omissis));
per l'esecuzione
della sentenza n. 9030/2005 del TAR Lazio Sezione III^ quater, depositata il 19/10/2005 con cui era stata annullata la deliberazione che, nel disporre la riammissione in servizio, prevedeva che gli venissero affidate mansioni amministrative.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte da…

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