Cassazione penale Sez. III sentenza n. 665 del 15 aprile 1998

ECLI:IT:CASS:1998:665PEN

Massima

Massima ufficiale
La violazione prevista dall'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 sulla applicazione dell'imposta sul valore aggiunto alle importazioni non puo' ritenersi depenalizzata in quanto il rinvio quoad poenam alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine deve intendersi riferito all'intero sistema sanzionatorio, e quindi anche alle aggravanti previste dall'art. 295, comma secondo, del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, con la conseguenza della esclusione dalla depenalizzazione, ai sensi dell'art.   32 della legge 24 novembre 1981 n. 689.   conforme: Sen 21/02/1997 1602 sez 1

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