Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2231 del 6 marzo 1985

ECLI:IT:CASS:1985:2231PEN

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza n. 222 del 1983 della corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 9 R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404, la competenza degli organi di giustizia minorile, in materia penale, è assoluta e assorbente rispetto ad ogni ipotesi di reato commesso dal minore, per cui il giudizio nei suoi confronti è riservato alla competenza esclusiva e funzionale di tale organo. Ne consegue che qualora il giudizio di appello si sia verificato dopo la suddetta pronuncia, mentre deve rimanere fermo il giudizio celebrato in primo grado, in base alla normativa poi dichiarata incostituzionale, avanti al tribunale ordinario, deve ritenersi nullo il giudizio di appello, celebrato avanti alla corte di appello ordinaria, in quanto esso è stato sottratto illegittimamente alla nuova regolamentazione voluta dalla corte costituzionale.

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