Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 1479 del 2024

ECLI:IT:TARVEN:2024:1479SENT

Massima

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Il fallimento della società concessionaria di un impianto sportivo determina lo scioglimento del rapporto concessorio e la conseguente estinzione del diritto di superficie costituito in favore della società di progetto, senza che l'amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere un indennizzo ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006 o dell'art. 21-quinquies della L. n. 241/1990. L'atto con cui l'amministrazione prende atto della cessazione del rapporto concessorio per effetto del fallimento della società concessionaria non costituisce una revoca discrezionale della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, bensì un atto vincolato di mera presa d'atto di un fatto estintivo del rapporto già predeterminato dalla convenzione di concessione e dalla normativa fallimentare. Pertanto, la controversia relativa alla mancata corresponsione dell'indennizzo rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, non essendo devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 4 del c.p.a. La cessazione del rapporto concessorio per effetto del fallimento della società concessionaria non comporta un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione comunale, in quanto l'impianto sportivo, al termine della concessione, sarebbe comunque divenuto di proprietà del Comune, senza che quest'ultimo abbia conseguito ulteriori vantaggi rispetto a quanto previsto dalla convenzione. Inoltre, l'eventuale utilitas derivante dalla gestione del bene risulta di fatto elisa dalla ipoteca iscritta sul diritto di superficie a favore del soggetto finanziatore.

Sentenza completa

Pubblicato il 17/06/2024

N. 01479/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00153/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 153 del 2021, proposto da
Fallimento Garda Aquapark S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Renzo Fausto Scappini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Garda, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Sala, Giuseppe Gortenuti, Antonio Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Medio Credito Trentino Alto Adige S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in…

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