Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 208 del 2012

ECLI:IT:TARBA:2012:208SENT

Massima

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La rimozione di impianti pubblicitari abusivi, disposta dal Comune ai sensi dell'art. 23, commi 6 e 11, del Codice della Strada, integra una sanzione amministrativa accessoria, la cui impugnazione spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario, in conformità all'orientamento consolidato della Corte di Cassazione. Ciò in quanto la determinazione dirigenziale di rimozione, prevedendo anche l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, costituisce un nesso di complementarietà tra la rimozione e la sanzione, con conseguente impugnabilità innanzi al Giudice Ordinario a norma del combinato disposto degli artt. 22 e 23 della Legge n. 689/1981. Il Giudice Amministrativo, invece, è competente a conoscere delle controversie relative al diniego di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari ovvero all'impugnazione di norme regolamentari disciplinanti la materia, in quanto attinenti all'uso del territorio. Pertanto, l'impugnazione di un'ordinanza comunale di rimozione di impianti pubblicitari abusivi, emessa ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, non rientra nella giurisdizione del Giudice Amministrativo, ma spetta al Giudice Ordinario, in applicazione del principio di separazione delle giurisdizioni. L'impugnazione di un provvedimento di approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, invece, è irricevibile per tardività, qualora proposta oltre il termine di decadenza previsto dalla legge.

Sentenza completa

N. 00961/2003
REG.RIC.

N. 00208/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00961/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 961 del 2003, proposto da:
Studio Cinque Outdoor Srl, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Bari, via ((omissis)), 14;

contro

Comune di Trani;

per l'annullamento

- dell’ordinanza n. 26/2003 dell’1.4.03, notificata il 7.4.03, con la quale è stato intimato alla Ditta Studio Cinque Outdoor s.r.l. di rimuovere –entro e non oltre dieci giorni dalla notifica – “due cartelli pubblicitari costituiti da due pali tubolari metallici uniti a curva all’apice superiore e stabilmente infissi al suolo, entrambi in adiacenza alla base della rampa …

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