Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sentenza n. 565 del 2020

ECLI:IT:CGARS:2020:565SENT

Massima

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Le concessioni cimiteriali perpetue o di durata superiore a 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 295/1990 o successivamente in contrasto con la clausola legale di durata massima, sono equiparate nel regime giuridico alle concessioni a termine e, come tali, possono essere legittimamente revocate, decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, qualora si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tale potere di revoca, previsto dall'art. 92 del d.P.R. n. 295/1990, si applica indistintamente sia alle concessioni a termine che a quelle perpetue o di durata superiore a 99 anni, in quanto la normativa regolamentare ha introdotto una durata massima di 99 anni per tutte le concessioni cimiteriali, rendendo equiparabili nel regime giuridico le concessioni perpetue o di durata superiore a quelle a termine. Pertanto, il Comune può legittimamente revocare una concessione cimiteriale perpetua, decorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, qualora sussistano le condizioni di grave insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e l'impossibilità di provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero. Tale potere di revoca, previsto dalla legge, non può essere escluso dalla mera circostanza che la concessione sia stata rilasciata a titolo perpetuo, in quanto il regime giuridico di tali concessioni è stato equiparato a quello delle concessioni a termine. Inoltre, la clausola contenuta nel provvedimento di revoca che impone al destinatario di comunicare la revoca ad eventuali terzi eredi del sepolcro, essendo priva di sanzioni e riferita a soggetti non identificati, non lede la sfera giuridica del destinatario del provvedimento e non può essere considerata illegittima. Infine, la generica contestazione dell'indeterminatezza del provvedimento di revoca e della sua condizionatezza in merito alla sistemazione dei resti delle salme, risulta infondata, in quanto la conoscenza dello stato di fatto non poteva essere nella sfera del Comune al momento dell'adozione del provvedimento, ma doveva essere acquisita solo nel successivo momento in cui si fosse proceduto, in esecuzione della revoca, alla estumulazione delle salme.

Sentenza completa

Pubblicato il 09/07/2020

N. 00565/2020REG.PROV.COLL.

N. 00844/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. r.g. 844/2016 proposto dal Comune di Palermo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Ezio Tomasello ed elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura comunale, in Palermo, piazza Marina, n. 39;

contro

Musotto Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Reale ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Palermo, via Ammiraglio Gravina, n. 95;

per la riforma

della sentenza del Tar Sicilia – Palermo, III, 26.7.2016 n. 1890, resa tra le parti, concernente revoca di concessione cimiteriale

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto d…

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