Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6116 del 18 giugno 1996

ECLI:IT:CASS:1996:6116PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di esimente della provocazione nel delitto di diffamazione, il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599, comma 2, c.p., con la locuzione avverbiale «subito dopo», pur nella elasticità con cui dev'essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare la valenza probatoria del nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira. Conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale, e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo covato. (Fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, ove l'esimente è stata esclusa, poiché le pubblicazioni diffamatorie erano successive di «almeno un anno»).

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.