Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29016 del 1 agosto 2002

ECLI:IT:CASS:2002:29016PEN

Massima

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La mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato e dell'avviso di udienza al difensore comporta la nullità della sentenza di secondo grado, con conseguente annullamento e rinvio ad altra sezione della corte d'appello per un nuovo giudizio. Il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione è che la regolare notifica degli atti processuali alle parti costituisce un requisito essenziale per la validità del procedimento, a garanzia del diritto di difesa. L'omissione di tali notifiche, come nel caso di specie, determina l'invalidità della sentenza di appello, che deve essere annullata e rinviata ad un nuovo giudizio dinanzi ad una diversa sezione della corte d'appello, affinché sia assicurato il rispetto del contraddittorio e del diritto di partecipazione delle parti al procedimento. Tale principio si fonda sull'art. 111 della Costituzione, che sancisce il diritto al giusto processo, e sugli artt. 156 e 291 del codice di procedura penale, i quali prevedono la nullità degli atti processuali in caso di mancata o irregolare notificazione. La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ha infatti affermato che la notifica degli atti alle parti costituisce un presupposto indefettibile per la validità del procedimento, in quanto strumentale al pieno esercizio del diritto di difesa. L'annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della corte d'appello rappresenta pertanto la conseguenza necessaria della violazione di tale principio fondamentale, al fine di garantire il rispetto delle garanzie processuali e la celebrazione di un nuovo giudizio nel contraddittorio tra le parti.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO
La corte d'appello di Genova, con sentenza 27.6.2001, confermava la condanna alla pena di mesi tre di reclusione e L. 150.000 inflitta dal tribunale di Firenze a B. G. per furto aggravato. All'imputato veniva ascritto di avere -con la complicità di una donna- sottratto il portafogli di P. A., contenente la somma di L. 500.000 appena prelevata dal bancomat, approfittando del fatto che il predetto, recatosi dal barbiere, si era tolto la giacca e l'aveva poggiata sul divano posto all'interno dell'esercizio.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il B. eccependo la nullità del giudizio di appello per irrituale notifica del decreto di citazione all'imputato e dell'avviso di udienza al difensore. Afferma il B. che pur essendo domiciliato in Genova, via (...), come indicato anche nel frontespizio della sentenza del pretore, non aveva mai ricevuto il decreto di citazione in appello, e che -analogamente- il difensore non aveva ricevu…

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