Cassazione penale Sez. I sentenza n. 10424 del 17 luglio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:10424PEN

Massima

Massima ufficiale
Nelle contravvenzioni la buona fede del trasgressore diventa rilevante quando si risolve Ä in presenza ed a causa di un elemento positivo estraneo all`agente Ä in uno stato soggettivo tale da escludere la colpa.  Ne deriva che difetta l`elemento psicologico, per scusabilita` dell`errore, qualora l`agente abbia tratto il convincimento di liceita` da un fatto positivo dell`autorita`.  (Nella specie l`agente si era recato in lucca in virtu` di un permesso del magistrato di sorveglianza, pur contravvenendo ad un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno in quella citta` per tre anni Ä la cassazione ha ritenuto corretta la decisione di proscioglimento adottata dalla corte d`appello, che aveva considerato scusato il comportamento dello imputato sia perche` conforme al suddetto permesso, sia perche` in precedenza il ricorrente gia` era stato assolto per fatto analogo. ( v corte cost. 23 Ä 24 marzo 1988, n. 364).

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