Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 917 del 21 aprile 1998

ECLI:IT:CASS:1998:917PEN

Massima

Massima ufficiale
Il termine di cinque giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 309 comma 5 cod. proc. pen., l'autorita' giudiziaria procedente deve trasmettere, a pena di inefficacia della misura coercitiva impugnata, gli atti richiestale al Tribunale del riesame decorre dal momento in cui e' pervenuta al suo ufficio la relativa richiesta e, in mancanza della prova specifica sulla data in cui la richiesta del giudice del riesame e' pervenuta al p. m., la trasmissione deve ritenersi tempestiva, in quanto avvenuta dalla data in cui la richiesta presumibilmente pervenne al P. M. procedente, dal momento che l'attivita' amministrativa e' assistita, in difetto di prova contraria, da una presunzione relativa di regolarita'.

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