Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza breve n. 1126 del 2011

ECLI:IT:TARTOS:2011:1126SENB

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento amministrativo di cessazione di un'attività economica, adottato senza il previo contraddittorio con l'interessato, viola il principio di partecipazione di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 e, pertanto, è illegittimo. L'amministrazione, ove ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione di un provvedimento limitativo di una libertà economica, è tenuta a garantire all'interessato il diritto di essere previamente ascoltato, al fine di consentirgli di rappresentare le proprie ragioni e produrre elementi a propria difesa. Solo in tal modo può essere assicurato il corretto esercizio del potere amministrativo e il rispetto dei diritti e degli interessi del privato coinvolto. L'annullamento in autotutela del provvedimento illegittimo, adottato senza il previo contraddittorio, non è sufficiente a sanare il vizio originario, essendo necessario che l'amministrazione, prima di adottare un nuovo provvedimento, garantisca all'interessato la possibilità di partecipare al procedimento. Le spese processuali devono essere poste a carico dell'amministrazione che ha adottato il provvedimento illegittimo, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, in quanto il gravame può ritenersi manifestamente fondato almeno con riferimento alla dedotta violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990.

Sentenza completa

N. 01042/2011
REG.RIC.

N. 01126/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01042/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1042 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Firenze, via delle Mantellate 8;

contro

Agenzia per il Turismo di Firenze, Provincia di Firenze;

nei confronti di

((omissis));

per l'annullamento

a) del provvedimento del 2 marzo 2011 prot. 898, pervenuto il giorno 7 marzo 2011, con il quale si intima la cessazione dall'attività di agenzia di viaggio;

b) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, conseguente o comun…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.