Cassazione civile Sez. I sentenza n. 4907 del 5 giugno 1987

ECLI:IT:CASS:1987:4907CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 99 ult. comma della legge fallimentare (corte costituzionale 3 aprile 1982 n. 69), nella parte in cui, sancendo l'inammissibilità dell'appello avverso le sentenze emesse dal tribunale fallimentare, in sede di opposizione allo stato passivo, nelle controversie non eccedenti la competenza del pretore attratte dalla competenza funzionale, preclude detto mezzo di impugnazione anche nelle controversie relative ai crediti di lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria che sarebbero spettate alla cognizione del pretore per ragioni di materia (art. 409 e 442 cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione proposto in luogo dell'appello contro sentenze di tale tipo é inammissibile, ancorché anteriore alla detta dichiarazione di illegittimità costituzionale. in tale ipotesi, tuttavia, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso non preclude la proposizione dell'appello nel termine breve di quindici giorni dalla comunicazione della sentenza della corte di cassazione concretamente applicativa della nuova disciplina risultante dalla sentenza della corte costituzionale.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.