Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8126 del 25 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:8126PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di servizio militare obbligatorio, soltanto la prestazione di un servizio sostitutivo o la espiazione della pena, a sensi dell`art. 8 della 15 dicembre 1972 n. 772, esonerano dall`obbligo della prestazione personale imposta a tutti i cittadini validi dall`art. 52 Cost.. Ne consegue che, ove il cittadino gia` condannato, ai sensi dell`art. 8, secondo comma, suddetto, non adempia ad una prestazione secondo le previsioni di cui ai comma quarto e quinto o, per una qualsiasi causa (come per la sospensione condizionale della pena) non espii la sanzione inflittagli, l`ulteriore rifiuto della prestazione alla nuova e successiva chiamata alle armi per il servizio di leva, ripete l`illecito e impone, stante l`obbligatorieta` dell`azione penale, un ulteriore procedimento per il nuovo e diverso fatto-reato, ancorche` giuridicamente qualificato come il precedente.

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