Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2721 del 6 marzo 1993

ECLI:IT:CASS:1993:2721CIV

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell`art. 395 cod. proc. civ., nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 30 gennaio 1986 n. 17 e della successiva sentenza della Corte Costituzionale 31 gennaio 1991 n. 36, l`impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione e` ammessa esclusivamente per il motivo di cui all`art. 395 n. 4) cod. proc. civ. e cioe` per l`errore di fatto in cui la Corte possa incorrere nella lettura degli atti del processo "a quo" e per l`analogo errore in cui la Corte medesima possa incorrere nella lettura degli atti propri del giudizio di legittimita` (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile l`istanza di revocazione proposta avverso una propria decisione ai sensi dell`art. 395 n. 5) per contrasto con altra precedente decisione avente tra le parti autorita` di cosa giudicata).   da vedere: Sen 03/07/1989 3187 sez U Civ

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