Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9811 del 22 marzo 2006

ECLI:IT:CASS:2006:9811PEN

Massima

Massima ufficiale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 25, comma secondo, 97, comma primo, 111 Cost., dell'art. 10 comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui prevede l'inapplicabilità dei più brevi termini di prescrizione, previsti dalla suddetta legge, ai processi pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, in quanto, e con riferimento all'art. 3 Cost., il principio di retroattività della legge penale successiva favorevole all'imputato, sancito dall'art. 2, comma terzo, cod. pen., rileva solo nel caso in cui sia intervenuto un mutamento favorevole nella valutazione legislativa del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre il legislatore può razionalmente graduare nel tempo e differenziare in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti e dei processi pendenti l'applicazione di nuovi, più favorevoli, termini di prescrizione dei reati, senza per questo violare il canone dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale. Non è violato, inoltre, l'art. 25, comma secondo, Cost. posto che i termini di prescrizione applicabili ai processi già pendenti avanti alla Corte di cassazione sono previsti da norme antecedenti i fatti oggetto dell'accertamento penale, né è violato l'art. 97, comma primo, Cost. posto che il buon andamento della P.A. non è minimamente pregiudicato dalla scelta del legislatore di fissare nuovi termini di prescrizione. Infine, non sussiste la violazione dell'art. 111 Cost., in quanto la ragionevole durata del processo non confligge con la scelta del legislatore di adottare nuovi termini di prescrizione modulati in relazione al diverso stato e grado cui il procedimento penale è pervenuto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
LATTANZI GIORGIO - PRESIDENTE
CALABRESE RENATO LUIGI - CONSIGLIERE
MARINI PIER FRANCESCO - CONSIGLIERE
AMATO ALFONSO - CONSIGLIERE
DI TOMASSI MARIA STEFANIA - CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Br. Le. N. IL (...)
avverso SENTENZA del 17/05/2005
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere MARINI PIER FRANCESCO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Fraticelli che ha concluso per rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv.to Ma. Mu., del foro di Ro., per la parte civile, che ha concluso per il rigetto del ricorso e presentato nota spese;
Udito il difensore Avv.to Me. Pi. Ai., del foro di Pe., che ha chiesto l'accoglimento …

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