Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1975 del 10 gennaio 1989

ECLI:IT:CASS:1989:1975PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di proroga dei termini della custodia cautelare, il concetto di oggettive necessita` processuali non puo` essere ristretto alle sole necessita` correlate all`acquisizione probatoria, limitazione che non trova giustificazione nella lettera e nella "ratio" della disposizione, tanto che la proroga puo` essere concessa anche nella fase del giudizio di secondo grado, nella quale e` eccezionale la acquisizione di nuove prove. (In motivazione, si e` chiarito che per la proroga non si richiede debba trattarsi di necessita` sopravvenute ed imprevedibili, purche` esse non siano riconducibili all`inattivita` dell`autorita` giudiziaria, e si e` precisato che la necessita` di proroga sussiste anche riguardo ai coimputati non interessati alle circostanze che ne sono all`origine, quando contro di essi si procede congiuntamente per ragioni di connessione e non debba disporsi chiusura separata dell`istruzione ai sensi dell`art. 46 cpv. cod. proc. pen.).    conforme: Sen 05/12/1987 5161 sez 1 Pen

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