Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1222 del 20 febbraio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:1222PEN

Massima

Massima ufficiale
La formulazione dell'art 341 C.P. legittimamente autorizza a ritenere che il delitto di oltraggio può estrinsecarsi con qualsiasi specie di azione, e quindi anche con la minaccia. Questa, invero,costituendo l'espressione di sentimenti ostili,importa sempre un pregiudizio alla persona rivestita di pubbliche funzioni perché ne lede la dignità e il prestigio; l'offesa realizzata con tale mezzo, acquista anche maggiore gravità,come si desume dall'ultima parte dello stesso articolo,in quanto si concreta sostanzialmente in una violenza morale e va oltre le semplici parole e gli atti meramente ingiuriosi.

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