Consiglio di Stato sentenza n. 6799 del 2022

ECLI:IT:CDS:2022:6799SENT

Massima

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Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ha stabilito che: 1. La valutazione ambientale strategica (VAS) prevista dalla normativa europea e nazionale non richiede un'analisi dettagliata di ogni singolo elemento presente sul territorio oggetto di pianificazione, ma una valutazione di carattere generale e sintetico degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma. L'amministrazione gode di un ampio margine di discrezionalità nella definizione del livello di dettaglio del rapporto ambientale, purché questo risulti congruamente motivato e non manifestamente irragionevole o illogico. 2. Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di un'ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione, insindacabile nel merito, e non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli. Tali scelte non richiedono una puntuale motivazione che ponga in comparazione gli interessi pubblici perseguiti con quelli confliggenti dei privati, essendo censurabili oltre che per violazione di legge, solo per illogicità, irragionevolezza o insufficienza della motivazione. 3. La legge regionale sulla perequazione urbanistica prevede lo strumento della cessione gratuita di aree al Comune come potere discrezionale dell'amministrazione e non come scelta vincolata. La volumetria degli edifici esistenti va "confermata" solo se gli edifici sono "mantenuti", mentre nel caso di delocalizzazione dell'edificio industriale non trova applicazione tale previsione. 4. L'amministrazione non è tenuta a fornire una motivazione "rinforzata" sulle osservazioni presentate dai privati in sede di pianificazione urbanistica, salvo che non ricorrano specifiche evenienze, come l'affidamento qualificato del privato o la modifica in zona agricola della destinazione di un'area limitata. L'amministrazione ha comunque l'obbligo di prendere in considerazione le osservazioni presentate. 5. La legge regionale sulla perequazione urbanistica non correla la cessione delle aree da destinare a standard alla necessaria previsione di una compensazione con diritti edificatori, essendo tale cessione prevista come potere discrezionale dell'amministrazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/08/2022

N. 06799/2022REG.PROV.COLL.

N. 01349/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1349 del 2017, proposto dalla società Imerys Minerali Corsico s.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis))ò, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato ((omissis)) in Roma, via Alberico II, n. 33;

contro

il Comune di Corsico, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Roma, corso ((omissis)) II, n. 18;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombar…

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