Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9350 del 11 giugno 2003

ECLI:IT:CASS:2003:9350CIV

Massima

Massima ufficiale
La disposizione dell'art. 1, comma quinto, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" - a norma del quale, a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri di Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata all'esigenza di assicurare completezza ed imparzialità dell'informazione, mentre è vietata in tutte le altre trasmissioni - deve essere interpretata, in consonanza al tenore letterale della sua formulazione ed al canone di ragionevolezza che deve orientare nella ricerca della interpretazione costituzionalmente compatibile, nel senso della sua esclusiva riferibilità a campagne elettorali svolgentisi con carattere di generalità, giustificandosi un così diffuso ed indiscriminato divieto con il coinvolgimento e la partecipazione, in tali campagne, dell'intero corpo elettorale nazionale, e presentandosi una diversa lettura di dubbia legittimità costituzionale. Alla stregua del citato art. 1, comma 5, della legge n. 515 del 1993, il riferito divieto non è, pertanto, applicabile in caso di elezioni suppletive, indette durante il corso della legislatura al fine di sopperire al sopravvenuto venir meno di uno o più deputati o senatori già eletti, come, del resto, indirettamente confermato dal fatto che il legislatore, in prosieguo di tempo, si è preoccupato di disciplinare - sul presupposto, evidentemente, di una lacuna al riguardo - proprio l'ipotesi di elezioni suppletive, stabilendo, con l'art. 1 - bis del D.L. 13 maggio 1999, n. 131 (convertito dalla legge 3 luglio 1999, n. 225), introduttivo di un comma quinto - bis nel corpo dell'art. 1 della citata legge n. 515 del 1993, che il divieto in questione si estende bensì anche a tale ipotesi, ma limitatamente alla Regione o alle Regioni interessate.

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