Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2963 del 12 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:2963PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 309 e 324 cod. proc. pen. nella parte in cui stabiliscono l'irrilevanza, ai fini della regolarità della procedura di riesame, del lasso di tempo intercorrente tra la presentazione della richiesta di riesame e la ricezione degli atti da parte del Tribunale della libertà, in quanto, se è vero che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, è anche vero che non è vietato al legislatore disciplinare con modalità ed effetti diversi e con termini di natura differenziata tale diritto in rapporto non solo alle singole fasi del procedimento, ma anche ai singoli atti e alle funzioni espletate dai vari organi giudiziari. (Non risultano precedenti).

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