Cassazione penale Sez. I sentenza n. 29098 del 2 luglio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:29098PEN

Massima

Massima ufficiale
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., sollevata sul rilievo che il potere riservato al pubblico ministero di stabilire le modalità esecutive delle intercettazioni, senza essere tenuto ad informare l'indagato, il difensore e il g.i.p. sarebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, atteso che le intercettazioni costituiscono atti di indagine"a sorpresa"e la loro funzione probatoria perderebbe di significato se l'indagato o il suo difensore dovessero essere preavvertiti dell'attività captativa, mentre il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa potranno esplicarsi al termine delle operazioni di intercettazione.

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