Tribunale civile Roma sentenza n. 19442 del 9 ottobre 2019

Massima

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Il mancato pagamento del canone di locazione per un periodo superiore a due mensilità, decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, costituisce grave inadempimento del conduttore che legittima la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 392 del 1978. Tale norma, dettando una presunzione assoluta di gravità dell'inadempimento, sottrae al giudice la discrezionalità nell'apprezzamento della non scarsa importanza dell'inadempimento, ancorandola a presupposti oggettivi di tipo quantitativo e temporale. Il pagamento dei canoni scaduti e non pagati, intervenuto successivamente all'introduzione del giudizio di risoluzione, non è idoneo a sanare il pregresso inadempimento, in applicazione del principio generale di cui all'art. 1453, comma 3, c.c., che esclude l'adempimento tardivo del debitore dopo la domanda di risoluzione. L'unica deroga a tale principio è costituita dalla particolare disposizione dell'art. 55 della Legge n. 392 del 1978, che consente al conduttore di impedire la pronuncia di risoluzione mediante l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo dovuto unitamente agli interessi e alle spese, nella forma di pagamento banco judicis ovvero della richiesta e successiva osservanza del cosiddetto "termine di grazia". Tuttavia, qualora il conduttore scelga di formalizzare l'opposizione e proseguire nel giudizio di merito, come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ritiene incompatibile tale scelta con la richiesta di sanatoria ex art. 55 della Legge n. 392 del 1978. Pertanto, in presenza di un inadempimento del conduttore relativo al pagamento del canone di locazione, che costituisce obbligazione primaria ed essenziale del contratto, la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo per grave inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1455 c.c. risulta inevitabile, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
In persona della Dott.ssa Manuela Scoppetta, in funzione di giudice monocratico, nella causa iscritta al n.r.g. 41029 dell'anno 2018 e vertente
TRA
(...) e (...), parte elettivamente domiciliata in Roma, Via (...), presso lo studio dell'Avv. ZA.AN., che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
E
(...) e (...), parte elettivamente domiciliata in Roma, Via (...), presso lo studio dell'Avv. SA.ST. che la rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità
All'udienza del 9.10.2019, a seguito della discussione orale della causa, pronuncia ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e citazio…

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