Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 6178 del 3 giugno 1993

ECLI:IT:CASS:1993:6178CIV

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine di un anno dalla pronuncia caducatoria delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, entro il quale, ai sensi dell`art. 12, quarto comma, della legge 3 gennaio 1981 n. 1, come risultate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 579 del 1990, deve essere attivato il procedimento di rinvio, decorre non dal giorno della deliberazione ma dalla data del deposito di detta pronuncia nella cancelleria della S.C., atteso che solo da tale data la decisione diviene irretrattabile e puo` essere conosciuta dalle parti; ne` cio` puo` ritenersi in contrasto con principi costituzionali con riguardo all`assunto che la durata della soggezione del magistrato al procedimento disciplinare sarebbe affidata ai tempi di deposito della sentenza di cassazione, attenendo l`indicato regime alla perenzione del procedimento e non alla prescrizione dell`illecito disciplinare ed essendo riservata al legislatore l`eventuale modifica del sistema mediante la sostituzione della prescrizione alla perenzione.    da vedere: Sen 11/03/1992 2960 sez U Civ

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