Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31619 del 29 luglio 2008

ECLI:IT:CASS:2008:31619PEN

Massima

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Il reato di diffamazione a mezzo stampa è integrato quando la notizia pubblicata, pur non contenendo l'indicazione specifica del nome della persona offesa, risulti comunque idonea a renderla individuabile nell'ambito della comunità di riferimento, anche se limitata, sulla base di elementi descrittivi oggettivi e circostanziati. La tutela della reputazione individuale, quale bene giuridico protetto dalla norma, non è subordinata all'ampiezza della cerchia di persone in grado di identificare con certezza l'autore del fatto lesivo e il soggetto passivo del reato. Ai fini dell'integrazione della fattispecie, è sufficiente che la notizia diffamatoria sia riferibile in modo inequivoco a un determinato individuo, anche se conosciuto soltanto da un ristretto gruppo di persone. Tuttavia, la circostanza aggravante prevista dall'art. 13 della legge sulla stampa non è applicabile al direttore responsabile chiamato a rispondere del reato di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto tale aggravante è prevista solo per il reato di diffamazione e non per il delitto autonomo di cui all'art. 57 c.p. Pertanto, in tal caso, le circostanze attenuanti generiche assumono rilevanza autonoma ai fini della determinazione della pena, senza necessità di un bilanciamento con l'aggravante, con conseguente riduzione della sanzione pecuniaria. La valutazione in ordine alla rispondenza al vero della notizia pubblicata, così come la verifica circa l'effettivo esercizio del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, rientrano nell'ambito del giudizio di fatto riservato al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che non risulti manifestamente illogico o privo di adeguata motivazione. Analogamente, la determinazione equitativa del danno morale e la quantificazione della riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 12 della legge sulla stampa, sulla base di parametri ragionevoli e congruenti, sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e non sono censurabili in sede di legittimità, se adeguatamente motivate.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana - Presidente

Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere

Dott. DI TOMASSI Mariastefani - Consigliere

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

1) CA. SI., N. IL (OMESSO);

2) JA. XA., N. IL (OMESSO);

avverso SENTENZA del 31/10/2007 CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vittorio Meloni, che ha concluso per il rigetto.

FATTO E DIRITTO

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