Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 14422 del 26 aprile 2006

ECLI:IT:CASS:2006:14422PEN

Massima

Massima ufficiale
Il principio secondo cui la revoca o l'estinzione della misura cautelare, intervenuta nel corso del procedimento incidentale "de libertate" o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata imposta o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame (atteso che la persistenza di tale interesse va apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini della eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione ex articolo 314 e segg. cod. proc. pen.), trova applicazione solo ove si tratti di misura di custodia cautelare (custodia in carcere o arresti domiciliari), non pure quando si tratti di altre misure coercitive o interdittive, giacché queste non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione suddetta. La revoca o l'estinzione di tali ultime misure, sopravvenute nel corso del procedimento incidentale, importa, perciò, il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato.

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