Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 3464 del 2010

ECLI:IT:TARBA:2010:3464SENT

Massima

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Il decreto di approvazione di un progetto di opera pubblica, che vale come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, deve essere preceduto dalla comunicazione dell'avvio del procedimento ai proprietari dei beni da espropriare, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990. Tale obbligo di comunicazione non può essere derogato sulla base della mera numerosità dei destinatari, salvo che ciò comporti un particolare aggravio per l'amministrazione, circostanza che deve essere adeguatamente motivata. La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento espropriativo determina l'illegittimità del successivo decreto di espropriazione, in quanto vizio derivato dall'illegittimità dell'atto presupposto di approvazione del progetto. Il principio di partecipazione, sancito dalla legge n. 241 del 1990, costituisce una garanzia fondamentale a tutela della proprietà privata nell'ambito dei procedimenti espropriativi, non potendo essere derogato se non nei casi tassativamente previsti dalla legge e adeguatamente motivati dall'amministrazione. L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, quando non giustificata da particolari esigenze organizzative, comporta l'annullamento degli atti successivi, ivi compreso il decreto di espropriazione, in quanto viziati da violazione di legge.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE PRIMA
HA PRONUNCIATO LA PRESENTE
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2001, proposto da An.Ge., rappresentato e difeso dagli avv.ti Al.Ca. e Lu.Pa., con domicilio eletto presso il secondo in Bari;
contro
Prefettura di Bari e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari;
Comune di Putignano, non costituito;
Società Ferrovie del Sud-Est, non costituita;
nei confronti di
Vi.La. s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Pa.Ni., con domicilio eletto presso il suo studio in Bari;
per l'annullamento
del decreto di espropriazione n. 457/1.21.1/AAASG del 26 ottobre 2000, notificato a mezzo posta in data 15 novembre 2000, a firma del Prefetto della Provincia di Bari;
del decreto n. 3702/SO/910/33 del 24 novembre 1995, di ap…

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